In conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari numerose realtà editoriali subiscono un aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica, le spese pubblicitarie, durante il lockdown, hanno subito un notevole calo, calo peraltro che si è registrato in quasi tutte le altre realtà economiche.
L'articolo 57 bis del D.L. 50/2017 aveva introdotto un credito di imposta spettante a a fronte di sostenimento di costi per campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e on line (stampa nazionale o locale), emittenti televisive o radiofoniche locali.
L'articolo 57 bis del D.L. 50/2017 veniva modificato nel corso del 2020 dal D.L. 18/2020, ulteriormente modificato dall'articolo 186 del D.L. 19.5.2020 n. 34 - convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Informazioni sintetiche sul credito di imposta
Stanziamento massimo previsto dallo Stato 60 milioni di euro * Chi può fruire del credito di imposta Imprese (indipendentemente dal regime contabile) Professionisti Enti non commerciali Per quali spese Spese per inserzioni pubblicitarie (non televendite) su stampa quotidiana e periodica (stampa nazionale o locale) iscritti presso il competente Tribunale, emittenti radiofoniche o televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione Esempi di spese non ammesse Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc. Conteggio delle spese Le spese vanno considerate per "competenza", cioè con data riferibile al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 e per pubblicità effettuata in tale periodo Modalità di pagamento delle spese La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo. (poiché come indicato al punto successivo il sostenimento delle spese è soggetto a visto di conformità è sconsigliabile procedere al pagamento con sistemi non tracciabili) Attestazione di conformità delle spese Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento (attestazione di conformità sul sostenimento delle spese da parte di commercialista/professionista abilitato al rilascio del visto di conformità) Importo del credito di imposta 50% delle spese sostenute (al netto dell'IVA - qualora l'iva risulti indetraibile per il soggetto si reputa che debba considerarsi la spesa iva inclusa) - nel limite massimo dello stanziamento complessivo * (non è prevista per l'anno 2020 la condizione del verificarsi di un incremento delle spese rispetto agli anni precedenti) Tassabilità del credito di imposta Considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte. Codice tributo per il credito di imposta Risoluzione 41 dell'8 aprile 2019Procedura per ottenere il credito di imposta
Domanda in via telematica (prenotazione) Entro il 30 settembre 2020 occorre presentare una domanda- prenotazione in via telematicaLink utili
Dipartimento dell'editoria
Scheda sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Circolare agenzia delle entrate n. 25 del 20 agosto 2020 (pag.70)