Nuovo intervento della Corte Costituzionale sul tema dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e sul principio di proporzionalità delle sanzioni.
Con Sentenza n. 103 dell'8 luglio la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma 1-bis, del Dl n. 4631983, come modificato dall’art. 23, comma 1, del DL n. 48/2023, secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia dei 10.000 euro annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Secondo il Tribunale di Brescia, che aveva sollevato la questione in funzione di giudice del lavoro, la misura particolarmente elevata del minimo edittale rendeva la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito.
Inoltre, si concretizzava il rischio di effetti irragionevoli, come quello di un trattamento più severo rispetto alla sanzione penale prevista a carico del datore di lavoro che omette il versamento per importi superiori alla soglia di 10.000 euro annui, nel caso di conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva.
Secondo la Corte Costituzionale, invece, il contrasto all’evasione contributiva, che nella specie concerne somme destinate all’erogazione al lavoratore di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili, giustifica la severità della risposta sanzionatoria, che appare quindi proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione costituzionale dei beni coinvolti.
Inoltre il giudizio di ragionevolezza della scelta legislativa, conclude la Corte, non muta per il fatto che, ove l’omesso versamento costituisca reato e la pena detentiva sia convertita in pena pecuniaria, il relativo importo possa essere inferiore a quello della sanzione amministrativa, poiché tale comparazione, puramente aritmetica, non tiene conto delle diversità strutturali e di contenuto che sussistono fra responsabilità amministrativa e responsabilità penale, che si connota sempre come maggiormente afflittiva.