L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992 (ratione temporis vigente), non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza onde ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla proposta di mediazione, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 12770 del 13 maggio 2025), che ha esaminato i ricorsi di due soci avverso distinti avvisi di accertamento concernenti un’operazione abusiva ex art. 10-bis della l. n. 212 del 2000.