In vista della scadenza per la presentazione dell'Autodichiarazione degli Aiuti di Stato, fissata al 31 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul tema.
Uno dei chiarimenti forniti riguarda il calcolo degli interessi di recupero in caso di aiuti ricevuti in eccedenza in un determinato periodo.
L'Agenzia conferma che gli interessi cd. "da recupero" risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze derivanti e, ai fini della loro determinazione, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, precisano le Entrate, gli interessi da recupero devono essere calcolati come segue:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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