L'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Il credito d'imposta spetta, in particolare, per due tipologie di spese:
Con la Risposta n. 469 dell'8 luglio 2021 l'Agenzia Entrate chiarisce che le spese effettuate per l'acquisto di software da utilizzare in ristoranti, finalizzati alla dematerializzazione dei menù, alla gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto, utili quindi a consentire di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti rientrano, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, nel campo di applicazione del suddetto credito d'imposta.
Non sono invece agevolabili, precisano le Entrate, gli investimenti effettuati per l'acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela, finalizzati a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, ma senza diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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