Con l’ordinanza n. 4736 del 23.02.2021 la Corte di Cassazione, con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 54, cc. 3 e 5), ha ritenuto che «l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare» (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299).
In termini più generali, la Corte ha rilevato l'imprescindibilità dell'indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381).
Come sempre rilevato dalla Corte, non possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall'Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629).
Nella fattispecie, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'avviso di liquidazione recava «l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale» e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, nemmeno ne esplicitava il contenuto decisorio né recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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