Con la circolare 20 febbraio 2025, n. 38 l’INPS ha comunicato che per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.555,00.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) | € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 55.448,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 55.448,00 | 25% | 25,48% |
Per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%) | € 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%) | € 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%) |
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)
Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.
Ravvedimento operoso versamenti è il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicità di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi