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Lunedì 30 giugno 2025

CBP: versamento imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare. I chiarimenti delle Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del Concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.

Versamento dell'imposta sostitutiva da parte dell'impresa familiare
Al paragrafo 6.10 della Circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis Decreto CPB).
Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui l’opzione venga invece effettuata da parte di un’impresa familiare, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall'articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imprenditore familiare deve provvedere direttamente al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 64, della L. n. 190/2014 per il regime forfetario.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione associazione temporanea d’impresa

    L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
    L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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