Nel documento presentato nel corso dell’audizione parlamentare sul Ddl C. 1532-bis recante disposizioni in materia di lavoro, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, pur apprezzando l'introduzione di contromisure correttive finalizzate a rendere nuovamente ammissibili le dimissioni per “fatti concludenti” per contrastare la cattiva pratica dell’assenteismo programmato per ottenere il licenziamento dal proprio datore di lavoro e, conseguentemente, il trattamento NASPI, sottolinea quanto la formulazione dell'art. 9 del Ddl mostri "criticità evidenti circa la scelta degli elementi integranti la nuova fattispecie di dimissioni volontarie".
Secondo i Commercialisti la sola assenza ingiustificata protratta per oltre cinque giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo non rappresenta un elemento sufficiente a configurare la risoluzione del rapporto di lavoro con imputazione al lavoratore dimissionario.
"Il comportamento/inadempimento qualificante la fattispecie delle dimissioni" spiegano ancora i Commercialisti, "dovrebbe configurarsi in modo decisamente più rigoroso, anche al fine di evitare la proliferazione di un pericoloso contenzioso per gli stessi datori di lavoro. Lo schema giuridico dovrebbe ricalcare quello già teorizzato in passato dalla dottrina e accolto dalla giurisprudenza delle dimissioni per fatti concludenti".
Sempre in materia di dimissioni volontarie i commercialisti chiedono l’abilitazione alla procedura telematica per la presentazione delle dimissioni lavoratore subordinato, per rimediare alla grave disparità di trattamento tra categorie professionali.
In materia, invece, di somministrazione di lavoro, hanno chiesto l’eliminazione dell’emendamento che stabilisce che un’impresa utilizzatrice possa ricorrere senza limiti alla somministrazione di lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per il solo fatto che il lavoratore somministrato sia assunto dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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