Nella Circolare n. 5/E del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, come precisato nella Circolare n. 15/E del 2020, sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in "conto esercizio", in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19, e finalizzato a fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona economica non sviluppate adeguatamente mediante l’integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.
Non si tratta, quindi, di misure che attuano una determinata politica fiscale, ma hanno lo scopo di compensare, almeno parzialmente, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.
Dato quindi il carattere di eccezionalità della misura, l'Agenzia ritiene che il contributo in questione e tutte le agevolazioni dello stesso genere:
L'esclusione dai parametri di calcolo, precisa ancora l'Agenzia Entrate, è applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 come, ad esempio, il bonus affitti Dl Rilancio, il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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