Allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza i Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" hanno introdotto alcune tipologie di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 1 luglio 2020 dell'Agenzia Entrate i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi oppure del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che scelgono di cedere il credito, devono comunicare l'avvenuta cessione all'Agenzia delle entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicheranno l'accettazione tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.
Maggiori informazioni nel Provvedimento.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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