Lunedì 7 luglio 2025

Cripto-attività e antiriciclaggio: le novità del Dl Omnibus

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche in materia di cripto-attività e antiriciclaggio.

L'Art. 10, in particolare, proroga il termine per presentare le domande di autorizzazione per i soggetti già operativi in Italia nel settore delle cripto-attività, originariamente fissato al 30 giugno 2025, al 30 dicembre 2025
Questi soggetti, di conseguenza, potranno continuare a operare in via transitoria senza aver ottenuto l’autorizzazione fino al 30 giugno 2026.
Inoltre, le società che appartengono allo stesso gruppo e che hanno presentato istanza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea entro il 30 dicembre 2025, potranno continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026. 

In materia, invece, di antiriciclaggio, l'Art. 11 va ad ampliare le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), prevedendo che diventi il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o organismi internazionali riguardanti il rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti dall’articolo 4 del Codice del Terzo settore, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.
Il CSF avrà inoltre l'obbligo di fornire risposte "tempestive" alle richieste provenienti da altri Stati o organismi sovranazionali.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario contratti per l’impresa

    Formulario contratti per l’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS