Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario «sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... in caso di liquidazione», di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui «realizzabile ... in caso di liquidazione» deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. I Civile (Sentenza n. 4613 del 14 febbraio 2023), esprimendosi in tema di crisi da sovraindebitamento.
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