Con il decreto legge liquidità del 6 aprile 2020 è stato ulteriormente potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI.
Nelle intenzioni del Governo questa misura ha l'obiettivo di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività.
Il Fondo, già ampliato dal decreto cura Italia con 1,5 miliardi di euro, "completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo" si legge in una nota del MISE.
A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l'impresa) un accesso agevolato al credito.
Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
La garanzia prestata dal Fondo può essere di tre tipi distinguibili in base ai soggetti ammessi a richiederla e alle qualità della tutela accordata alla banca in caso di inadempimento.
Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall'escussione della garanzia a causa dell'inadempimento o dell'incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.
Il Fondo di Garanzia per le PMI è gestito dagli istituti di credito membri del raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI"):
Mediocredito Centrale S.p.A. www.mcc.it
Artigiancassa S.p.A. www.artigiancassa.it
DEPObank S.p.A www.depobank.it
MPS Capital Services www.mpscapitalservices.it
Mediocredito Italiano www.mediocreditoitaliano.com
Tutte le informazioni utili e attendibili in ordine alla garanzia del Fondo di garanzia sono reperibili sul sito ufficiale www.fondidigaranzia.it.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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