Con Comunicato Stampa del 29 aprile 2020 l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha denunciato comportamenti e pratiche scorrette da parte degli istituti di credito, evidenziate da un proliferare di adempimenti, richieste burocratiche e proprie richieste "borderline" alle domande di finanziamento da parte di imprenditori e lavoratori autonomi.
L'AIDC ha infatti esaminato le numerose segnalazioni ricevute da tutto il territorio nazionale in merito ai comportamenti "anomali" tenuti dagli istituti di credito nell'evadere le suddette domande.
Ad esempio in Veneto vengono richieste fideiussioni personali a garanzia del finanziamento, la selezione domande viene esaminata, non in ordine cronologico, ma sulla base del merito del rating. In Lombardia ed in Emilia Romagna sono giunte segnalazioni di richieste di compensazione parziale dell'erogazione del finanziamento con posizioni pregresse e sofferenti, in alcuni casi con esplicite note nei siti aziendali.
"Tale pratica", ha ricordato Andrea Ferrari, Presidente AIDC, "è chiaramente scorretta", ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità, così come recentemente chiarito anche dai vertici ABI.
E' stata inoltre segnalata ad AICD la ridondanza della documentazione pretesa a sostegno della richiesta di finanziamento, con moltiplicazione di firme, moduli e modelli di sicuro non obbligatori e spesso del tutto inutili (soprattutto nei casi di garanzia integrale dello Stato).
Obiettivo del D.L. liquidità, denuncia l'AIDC, era quello di dare immediata risposta agli urgenti ed indifferibili fabbisogni finanziari degli operatori economici, impossibilitati ad operare, causa pandemia. Era ed è necessaria una liquidità immediata e di facile accesso.
"A questo punto il problema dove risiede, nel provvedimento o nella sua attuazione?", si chiede l'AIDC.
Da un lato, conclude l'Associazione, si può in parte comprendere l'attenzione posta dagli Istituti di Credito nell'erogazione di prestiti solo parzialmente garantiti dallo Stato. Ciò che sicuramente va censurato è il comportamento mirato ad utilizzare l'eccesso di burocrazia come strumento a copertura della reale intenzione di sostituire affidamenti chirografari con affidamenti garantiti dallo Stato, oppure quello destinare la liquidità alla clientela primaria per operazioni speculative.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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