Le categorie di lavoratori indicate nel Decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l'indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l'indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione "Pagamenti" del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci "Prestazioni>Pagamenti".
Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al servizio indennità COVID-19 con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).
L'Istituto informa inoltre che, entro la fine di maggio, sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l'invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.
Qui il Comunicato Stampa dell'Inps.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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