La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.
La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019).
Dal 1° gennaio 2025 i prestiti ed i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.
Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l’IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’IVA.
In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:
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