Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del Regime fiscale agevolato dei forfetari (L. 190/2014) il soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell'ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.
L'articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del Regime dei forfetari "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all'estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita Iva in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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