Sottoscritta una nuova convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo che regola il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.
A tal fine è stato approvato anche un nuovo modello di adesione, che i singoli intermediari (banche, Poste italiane spa e altri Psp) sono tenuti a compilare.
Il servizio @e.bollo, in particolare, permette a cittadini ed imprese di pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.
Il servizio permette di acquistare la marca da bollo digitale, ossia il documento informatico che associa l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd) all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.
Gli intermediari della riscossione devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio e sono tenuti a compilare il suddetto modello di adesione.
La convenzione, valida dal 1° giugno al 31 maggio 2026, detta le modalità:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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