L'articolo 63 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") ha introdotto un "premio", pari a 100 euro, erogato a personale dipendente che presta la propria attività all'estero, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.
Dunque, chiarisce l'Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all'estero.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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