La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni.
Conseguentemente, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 14435 del 23 maggio 2024), esprimendosi in tema di opponibilità del cambio di domicilio fiscale in occasione della notifica degli atti tributari.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito che l'art. 60, comma terzo, d.p.r. 600 del 1973 disciplina le variazioni dell'"indirizzo", e non quelle del "domicilio fiscale" ed ha ricordato che i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è infatti un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58 d.p.r. 600/73); l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 d.p.r. 600/73).
Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall'art. 58 d.p.r. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60 d.p.r. 600/73, il quale prevede (in seguito all'intervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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