L'Art. 154 del Decreto "Rilancio" introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
La lettera a) del citato articolo prevede il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della predetta sospensione.
In particolare, fino al 31 agosto, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020).
Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto"Rilancio".
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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