Giovedì 2 luglio 2020

Nulla l'iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale

a cura di: Avv. Paolo Alliata
PDF

Con una decisione che forse pur rispondendo a norme di diritto non rispecchia l'equità sostanziale, la CTR Veneto con la sentenza del 04.02.2020 n. 113 dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia se l'obbligazione tributaria deriva da proventi illeciti.

L'iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. n. 602/1973) è ammissibile anche sui beni appartenenti a un fondo patrimoniale nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, tuttavia, secondo il ragionamento del giudice tributario, occorre individuare il "fatto generatore dell'obbligazione" e se tale fatto è costituito dalla disponibilità di proventi di natura illecita, i beni costituiti in fondo patrimoniale potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori in assenza di una preventiva valutazione delle possibilità economiche familiari.

Ovvero l'Agenzia delle Entrate Riscossione doveva dimostrare, dato che era stata appurata la disponibilità di redditi leciti più che sufficienti al sostentamento di una famiglia media, che le somme di provenienza illecita servissero a mantenere il tenore di vita nel caso specifico.

Non avendo fornito tale prova l'iscrizione ipotecaria è illegittima.

Le perplessità derivano dal fatto che, a discapito dei contribuenti onesti, se invece i redditi fossero stati leciti e dichiarati l'iscrizione ipotecaria sarebbe stata considerata valida.

Per il testo integrale clicca qui.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
  • START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

    START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

    Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS