E' convocato per le 10 di questa mattina (16 marzo) il Consiglio dei Ministri già riunitosi domenica 15 per emanare il Decreto Legge con ulteriori urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Già dalla serata di ieri sta circolando una bozza che prevede diverse norme, raccolte in oltre 100 articoli, che nei prossimi giorni, dopo la definitiva approvazione, andremo ad approfondire e ad illustrarvi; in questa occasione ne anticipiamo però alcune disposizioni che influiscono sulle imminenti scadenze di versamento e che sono state confermate dai comunicati di MEF e INPS dello scorso fine settimana.
Disposizioni per i settori più danneggiati
Il decreto del 15 marzo estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:
Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Disposizioni per gli altri settori
Il Decreto prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Per quanto riguarda i versamenti:
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e attività accertamento
Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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