E' in arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica. Lo ha segnalato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un Comunicato Stampa del 13 marzo 2021. La proroga sarà contenuta nel decreto 'Sostegni' attualmente in corso di redazione.
La prima misura, in particolare, darà agli operatori 3 mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione, che accoglie le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia, tiene conto del fatto che l'adempimento costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie: l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, di conseguenza è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.
Verranno inoltre differiti al 31 marzo 2021:
A seguito di questi slittamenti, precisa il MEF, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, e non più il 30 aprile.
Di seguito un prospetto delle nuove scadenze, così come riportato sul sito del MEF.
Adempimento | Scadenze 2021 (ante modifica) | Scadenze 2021 (post modifica) |
---|---|---|
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)* | 16 marzo | 31 marzo |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia | 16 marzo | 31 marzo |
Consegna Certificazione Unica ai percipienti | 16 marzo | 31 marzo |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 30 aprile | 10 maggio |
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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