Il D.L. n. 23/2020 (cosiddetto "Decreto Liquidità") ha esteso a tutte le imprese e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Con l'approfondimento "Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti" del 21 aprile scorso la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza in particolare quanto previsto dall'art.18 del decreto ("Sospensione di versamenti tributari e contributivi"), alla luce di quanto integrato dalla circolare n.9/E dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo in particolare i soggetti interessati dal provvedimento, l'ambito applicativo, le condizioni necessarie al godimento della misura e fornendo uno schema sintetico dei criteri stabiliti e delle criticità emerse dall'interpretazione degli stessi.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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