Con Risoluzione n. 42/E del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, in merito al trattamento Iva previsto per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica. L'Agenzia precisa che, in assenza dello scopo terapeutico comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da “apposita attestazione medica” e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da “apposita attestazione medica”, le relative prestazioni non possono quindi rientrare nel regime di esenzione Iva e sono assoggettate a regime Iva ordinario.
Relativamente al soggetto deputato al rilascio della “apposita attestazione medica”, considerato che manca un’esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, l'Agenzia Entrate ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l’intervento o trattamento estetico.
Pertanto, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, la predetta finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, fermo restando che:
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online
I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.
La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
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