Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del Decreto "Rilancio", che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In un quesito relativo agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie viene chiesto "se tutti gli articoli di abbigliamento individuati nelle nomenclature NC/TARIC 24 dall'ADM nella circolare n. 12/2020 sono soggetti all'aliquota ridotta oppure il trattamento va circoscritto a quelli di tipo «protettivo per finalità sanitarie» e quale trattamento, ad esempio, deve essere riservato ai guanti monouso in nitrile venduti ad un soggetto in relazione al quale il cedente non può a priori verificarne l'effettivo utilizzo per finalità sanitarie.
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che la norma non definisce l'ambito soggettivo di applicazione, ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.
E' vero che la "finalità sanitaria" dei beni in commento è da intendersi in senso oggettivo, e che quindi debbano essere agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 124 del Decreto "Rilancio", i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Si pensi ad esempio all'industria alimentare, alla grande distribuzione o alla scuola, dove la finalità di questi protocolli di sicurezza è sicuramente "sanitaria", in quanto finalizzata a contrastare il diffondersi della pandemia, andando a proteggere nello stesso tempo lavoratori e utenti.
Pertanto, conclude l'Agenzia Entrate, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell'Iva agevolata.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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