Con la Sentenza n. 11430 del 30 aprile 2021 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è espressa in materia di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione separata Inps, ed ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza iscritti alla suddetta gestione.
Essi, infatti, al pari dei lavoratori autonomi, sono gli unici titolari dal lato passivo dell’obbligo contributivo, restando irrilevante che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, al pagamento di una quota dei contributi relativi alla prestazione lavorativa resa siano tenuti i committenti, atteso che la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore, diretta a semplificare le modalità di riscossione dei contributi, ma inidonea a mutare la titolarità del relativo rapporto.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: contributi previdenziali e assistenziali
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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