Al via la possibilità di presentare domanda alll'Inps per ottenere il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi. Lo ha comunicato lo stesso Istituto con Messaggio n. 614 del 9 febbraio. La finestra temporale per l'invio delle domande si chiuderà il 31 marzo 2024. La misura è finanziata dal Fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno.
Il bonus, fino ad un importo massimo di 800,00 euro mensili e per un massimo di 12 mensilità, spetta al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), nell'ipotesi in cui quest'ultimo, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni, oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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