L'articolo 186 del Decreto "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato l'articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d'imposta conosciuto come "Bonus pubblicità".
Per il 2020, infatti, il credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Il Decreto "Rilancio" ha inoltre modificato la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.
Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono state pubblicate alcune FAQ sul tema, aggiornate all'8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.
In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Nell'area dedicata del servizio online dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "attestazioni", in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l'importo del "credito richiesto" ricalcolato in base alla nuova normativa.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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