Dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, i Consulenti del Lavoro potranno presentare online le domande di esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo, introdotto dall’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare l'esonero, il cui limite massimo è di 3.000 euro su base annua, riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021.
Come stabilito nel Decreto interministeriale del 27 luglio scorso, hanno diritto all’esonero i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL in possesso di tutti i seguenti requisiti:
L'ENPACL ricorda che, dopo il 30 settembre 2021, l'accesso ai servizi online dell'Ente sarà consentito solo con SPID oppure CIE.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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