PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 15 maggio 2025

Conversione permesso di soggiorno: ok al lavoro non stagionale in attesa della risposta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti circa la possibilità, per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, in attesa della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.
L'intento della norma è quello di evitare situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, garantendo la possibilità di continuare a lavorare mentre si attende la conversione del permesso di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, del D.lgs. n. 286/1998, è possibile iniziare l'attività lavorativa a carattere non stagionale, non solo in attesa del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche mentre si attende la risposta sulla domanda di conversione del permesso. La domanda di conversione, come quella del rinnovo, spiega il Ministero, rappresenta infatti un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare.

Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata presentata la domanda di conversione e che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione. In caso di lavoro subordinato, è richiesto l'invio telematico del modello Unilav, mentre per il lavoro domestico è necessaria la denuncia del rapporto di lavoro all'Inps.


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS