L'articolo 97 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (il c.d. Decreto "Agosto") ha disposto, in alternativa alle modalità di versamento dei premi sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già fissate dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti.
L'articolo 99 dello stesso Decreto "Agosto" ha prorogato i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti dalle cartelle di pagamento ed ha modificato il termine di decadenza dal beneficio della rateazione.
L'INAIL ha pubblicato la Circolare n. 35 del 14 settembre 2020 tramite la quale fornisce indicazioni operative in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva ed illustra, inoltre, le novità relative all'attività degli agenti della riscossione.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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