Con Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 l'Inps fornisce istruzioni in merito alla corretta gestione dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Bonus 200 euro), prevista dal Decreto Aiuti (Art. 31, comma 1, Dl n. 50/2022). In particolare l'Istituto fornisce le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.
I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens . Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
Possono accedere al bonus tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
Clicca qui per leggere il Messaggio Inps.
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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