La Legge n. 85/2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (il c.d. "Decreto Lavoro"), è approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, ed entrata in vigore il giorno successivo.
Tra gli interventi rivolti a famiglie, lavoratori e imprese previsti dal provvedimento, con l’obiettivo di favorire e incentivare l’inclusione nel tessuto produttivo e l’accesso al mondo del lavoro, ricordiamo l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.
Il primo, prevede l'attivazione di percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro come misure di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli di popolazione.
Beneficiari del contributo i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di persone con disabilità, minori, over 60 o componenti in condizione di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari.
L’importo dell’Assegno di inclusione, che deve essere richiesto telematicamente all’INPS o presso i CAF, va ad integrare il reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e il beneficio. L'assegno è erogato per un massimo di 18 mesi, rinnovabili, per periodi ulteriori di 12 mesi previa sospensione di un mese.
Il secondo, è uno strumento utilizzabile da tutti i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 6mila euro non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, o anche da componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno in determinate condizioni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro consiste nella partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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