La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, è stata adottata a livello amministrativo dallo scorso 1° aprile 2025.
Sono già disponibili le visure camerali aggiornate con il processo di riclassificazione d’ufficio messo a punto dal sistema camerale. In questa fase transitoria le visure camerali riportano la vecchia classificazione ATECO 2022 e la nuova ATECO 2025, così come riclassificata dalla Camera di Commercio. Potete ottenere le visure dal Cassetto Digitale dell’Impresa oppure dal nostro servizio on line.
ATTENZIONE però, perché la nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta. Ad un primo esame il nostro staff ha già individuato una percentuale significativa di casi che richiedono un intervento correttivo da parte dell’utente.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta sempre al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Dal 15 aprile 2025, chi verificasse che il codice assegnato in automatico non è il più adatto rispetto alla tabella ISTAT di conversione, potrà modificarlo con una specifica procedura che non prevede il pagamento di diritti. Il servizio Rettifica Ateco 2025 sarà disponibile dal 15 aprile 2025 al 30 novembre 2025.
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)
Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.
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