L'Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha aggiornato alcune delle FAQ in tema di Fatturazione elettronica.
In particolare, con riferimento alle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 311557 dell'Agenzia Entrate del 23/09/2020, che prevedono che l'adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" possa esser fatta fino al 28 febbraio 2021 e non più fino al 30 settembre 2020, l'Agenzia ha aggiornato le FAQ n. 55 e quelle dalla n. 143 alla n. 147.
Nella prima viene chiarito che, nel caso in cui il consumatore finale chieda la fattura, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Non è, infatti, obbligato a ricevere la fattura elettronicamente.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
Nella risposta viene ricordato inoltre che:
l'Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio, che può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio), nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.
I consumatori che aderiranno all'accordo entro il 28 febbraio 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata.
E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato il nuovo foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
Il foglio di calcolo consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025
Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.
Sono fondamentali alcuni passaggi:
La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.
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