Con la Circolare n. 96 del 5 luglio 2021 l'Inps fornisce le istruzioni sulla fruizione del congedo in modalità oraria, sulla compatibilità e incompatibilità con le altre misure, e sulle modalità di presentazione delle domande e compilazione delle denunce contributive nel flusso Uniemens.
Ricordiamo che l'art. 2 del DL n. 30/2021 ha introdotto il Congedo 2021 per genitori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente alla durata dell'infezione da Covid-19, della quarantena del figlio o della sospensione dell'attività didattica in presenza, e che la legge n. 61/2021 ha introdotto la possibilità di fruire del suddetto congedo anche in modalità oraria, dal 13 maggio al 30 giugno 2021.
Per fruire del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria è necessario, al momento, ed in attesa che sia resa disponibile una modalità informatica, presentare la relativa richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la stessa, attraverso linoltro della domanda telematica all'INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto.
L'Istituto precisa che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché questa sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021.
Quando sarà attiva la modalità telematica, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
Maggiori dettagli nella Circolare Inps.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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