Con la Circolare n. 13/E del 2 novembre 2021 l'Agenzia Entrate fornisce chiarimenti circa le disposizioni previste dall'art. 32 del Decreto "Sostegni-bis" e relative al credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Tale agevolazione, introdotta per la prima volta dall'art. 125 del Decreto "Rilancio", presenta alcune novità rispetto ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, e alla modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di cederlo in tutto o in parte.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021, ed è riconosciuto:
Ricordiamo che la richiesta del credito di imposta, da effettuarsi con modello disponibile sul sito dell'Agenzia, deve essere inviata entro oggi, 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate o tramite ii canali telematici della stessa Agenzia.
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