Il Direttore dell'Agenzia Entrate ha firmato un Provvedimento che approva il modello da presentare online per ottenere l'accredito del contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto.
I proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest'anno hanno ridotto o ridurranno l'importo del canone di locazione, possono infatti richiedere il cosiddetto "contributo affitti", introdotto dell'articolo 9-quater del DL n. 137.2020.
Il contributo, in particolare, è destinato ai locatori che, dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre, hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021. Per ottenere il beneficio i contratti di locazione devono essere in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, e l'immobile, come anticipato, deve essere situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e deve essere adibito ad abitazione principale del conduttore.
Il "contributo affitti" è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Come presentare la domanda
La trasmissione dell'istanza per ottenere il contributo può essere effettuata autonomamente dal contribuente, dal 6 luglio al 6 settembre 2021, entrando nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
All'interno della domanda è necessario inserire il codice fiscale del locatore, l'Iban del conto corrente su cui ricevere le somme e i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
Sul tema l'Agenzia Entrate ha pubblicato una guida, aggiornata a luglio 2021, con tutte le informazioni utili, esempi e casi concreti.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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