Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 124 del Decreto "Rilancio, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel documento vengono inoltre fornite risposte ai dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria sulla misura, che prevede l'esenzione da Iva fino al tutto il 2020 e l'aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In una di queste l'Agenzia Entrate chiarisce che, nella nozione di «termometri» contenuta nell'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio sono comprese tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Anche quest'ultimi, quindi, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della norma in commento.
Inoltre, l'Agenzia precisa che sono agevolabili anche le mascherine c.d. "ricaricabili" ossia quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) che godono quindi dell'Iva agevolata al pari degli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D dell'Agenzia delle Dogane.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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