Con la Risposta n. 123 del 22 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir.
L'Agenzia, in particolare, risponde ad un ente bilaterale che, in considerazione delle esigenze legate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto da aprile 2020 lo svolgimento da parte dei propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità "smart working".
Le Entrate chiariscono che, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto erogato in favore dei propri lavoratori agili, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, l'istante non è tenuto ad operare, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, o 8 euro, se elettronici.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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