L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che scade il 15 ottobre la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in materia di rateizzazione delle cartelle disposte dal "Decreto Agosto" (Dl n. 104/2020).
Presentando la domanda entro il 15 ottobre, infatti, il decreto prevede una maggiore flessibilità nei pagamenti, dando la possibilità di saltare fino a 10 rate (anziché le 5 ordinariamente previste) prima della decadenza dalla dilazione. Un'opportunità a favore di cittadini ed imprese in difficoltà economica, che permette di gestire i pagamenti nel modo più consono alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.
La stessa novità riguarda anche tutti i piani di rateizzazione che erano già in essere (e quindi non decaduti) alla data dell'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamento).
I pagamenti delle rate sospese (quelle con scadenza tra l'8 marzo ed il 15 ottobre 2020) dovranno essere effettuati entro il 30 novembre. Per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, invece, il pagamento dovrà avvenire entro la data riportata nel bollettino.
Per maggiori dettagli su come effettuare la rateizzazionevi invitiamo a consultare l'articolo di FiscoOggi. Per ulteriori approfondimenti relativi alle novità del Decreto "Agosto" clicca qui.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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