Prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio, fornisce istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale, che prevede la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3.
Per il solo anno 2024, dunque, per la determinazione dell'Irpef l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Ulteriori novità riguardano la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato.
Previsto l'aumento di 75 euro (da 1.880 a 1.955 euro), sempre per il solo anno 2024, della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Con questa modifica viene dunque ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito
escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
La modifica, viene chiarito nella Circolare, riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, restando quindi ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il c.d. reddito di riferimento), si deve tenere conto anche:
Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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