Con la Circolare n. 4 del 16 maggio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente contenute nella Legge di bilancio 2025, ed in materia di redditi da lavoro dipendente introdotte con il Decreto n. 192/2024 (c.d. Decreto delegato).
In materia di redditi dal lavoro dipendente l'Agenzia, oltre ad illustrare le modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto delegato, commenta le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di:
Relativamente ai compensi straordinari nel comparto sanitario, il comma 354 della Legge di bilancio 2025 introduce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 delCCNL Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).
A riguardo l'Agenzia chiarisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Inoltre, la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del SSN, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
L’imposta sostitutiva , viene chiarito nella circolare, viene applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato previsto dall’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir.
La norma, dunque, si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (fatto salvo il principio di cassa allargato), indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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