Gli articoli 119, 120 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020, individuano i Consulenti del Lavoro, insieme ad altri esperti dell'area giuridico-economica, quali professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito, maturato dai contribuenti per le spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o/e di adeguamento sismico, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Nella Circolare n. 21 del 2020, accessibile dai Consulenti del Lavoro previo login, la Fondazione Studi, dopo aver passato in rassegna le regole e la documentazione utile per l'accesso al Superbonus 110%, analizza ed approfondisce il ruolo dei Consulenti del Lavoro nel rilascio del visto di conformità, asseverazione, attestazione tecnica e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, per poi terminare con un riepilogo delle sanzioni amministrative e penali in cui è possibile incorrere nell'ipotesi di dichiarazioni infedeli.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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