La tenuta della contabilità e delle scritture contabili sono attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro e gli iscritti al relativo Albo possono regolarmente svolgerle, assistendo imprenditori e società.
Al Consulente del Lavoro è consentito di svolgere “attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’IMU o di altre imposte, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria” in quanto dotato di specifiche competenze, idonee a creare specifico affidamento nel privato che intenda avvalersi del professionista.
Le conferme in merito alla competenza del Consulente del lavoro in materia fiscale arrivano dall'ultimo pronunciamento di un’Autorità Giudiziaria, analizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento dal titolo "Tenuta della contabilità: le competenze a 360° dei Consulenti del Lavoro".
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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