Con Provvedimento del 14 aprile 2020 la Corte di Cassazione ha disposto che l'efficacia del provvedimento del 25 marzo 2020 (prot. n. 648/I) con il quale sono state definite le modalità di accesso ai servizi durante la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 sia prorogata fino all'11 maggio 2020.
A partire dal 27 aprile 2020, precisa la Cassazione, è possibile ritirare i fascicoli di parte necessari per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, previa prenotazione. Le relative richieste sono inviate all'indirizzo di posta elettronica archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it .
L'accesso alle Cancellerie civili e penali, all'Archivio centrate civile e all'U.R.P. è comunque limitato ad un solo utente per volta e deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
Nelle giornate di sabato 18 aprile, 2 e 9 maggio 2020 gli Uffici della Corte di Cassazione saranno chiusi al pubblico.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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