Con Ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha affermato il principio di diritto secondo il quale "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente all’oggetto del sequestro all’atto della vendita o assegnazione del cespite stesso e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita oppure del suo valore in caso di assegnazione".
Il pignoramento, precisa la Cassazione, non può riguardare solo la metà dell’immobile in quanto ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni condivisi e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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